venerdì 13 novembre 2009

Art. 591/bis Codice di Procedura Civile. Delega delle operazioni di vendita

L’art. 591 bis c.p.c. dispone che il Giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza con la quale provvede sull’istanza di vendita ai sensi dell’art. 569 terzo comma c.p.c. può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero ad un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti...

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