domenica 18 dicembre 2011

Le spese di ristrutturazione dell’edificio



Egregio Lettore,        
in merito alla ripartizione delle spese di manutenzione delle parti comuni bisogna tener conto di una differente  disciplina per i balconi “aggettanti” e per gli elementi decorativi.I balconi aggettanti sporgono dalla facciata dell'edificio e costituiscono solo un prolungamento dell'appartamento al quale appartengono: quindi rientrano nella proprietà esclusiva. Non hanno funzione di copertura dei piani sottostanti in quanto, essendo strutturalmente autonomi rispetto agli altri piani, possono esistere indipendentemente dalla presenza di altri balconi sulle facciate dell’edificio: pertanto, non assolvendo funzione di copertura del piano sottostante, non soddisfano utilità comune ai due piani l’un l’altro sovrastante e non danno alcun vantaggio ai condomini che non ne siano proprietari.



La Suprema Corte con le sentenze n. 587 del 12.01.2011, e n. 218 del 05.01.2011 ha affermato che i balconi aggettanti e le relative solette, non svolgendo alcuna funzione di sostegno né di copertura dell'edificio, non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti, ovvero, di proprietà comune ai proprietari di tali piani. Le sentenze succitate confermano l’orientamento consolidato negli anni....


continua

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